ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Il giorno…..................si sono riuniti in Nocera Inferiore (SA), in Via Vicinale Rullo N° 12, i signori:
- CROCE FRANCESCO nato a Nocera Inferiore il 24/8/1966, ivi residente in Via Fronda 40
- GAGLIARDI NUNZIO nato a Nocera Inferiore il 16/10/1954, ivi residente in Via Vicinale Rullo 12
- GUARNACCIA GAETANO LORENZO nato a Nocera Inferiore il 24/2/1948, ivi residente in Via Chivoli 16
- PUOPOLO STEFANIA nato a Nocera Inferiore il 4/3/1989, ivi residente in Rione Calenda 116
- TORTORA ALFONSO nato a Nocera Inferiore il 23/11/1956, ivi residente in Rione Calenda 43
Che in qualità di soci fondatori dichiarano di voler costituire un'associazione culturale.
L'associazione sarà denominata “FUTUR🌻AMA." ed avrà la sua sede in via VICINALE RULLO n° 12 - NOCERA INFERIORE (SA).
Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati, da eseguirsi in una misura annua di 10(dieci) euro, e dal ricavato di donazioni e sottoscrizioni. L'assemblea dei soci eleggerà un portavoce, da scegliere tra i soci fondatori o da un loro delegato, che avrà la rappresentanza dell'ente e un consiglio direttivo costituito dai soci fondatori più un rappresentante per ogni 30, o frazione di 30, iscritti. Il portavoce ed il consiglio direttivo dureranno in carica 2 (DUE) anni, ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo e per una sola volta.
Potranno essere ammessi a fare parte dell'associazione, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, i cittadini italiani che accettano il manifesto fondativo dell'associazione ed il presente statuto.
L'associazione si estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto all'ente comunale di assistenza.
STATUTO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita una associazione denominata “FUTUR🌻AMA.”
Art. 2. - L'associazione, costituita dai soci fondatori come in premessa, è politica e non ha finalità di lucro. I membri del gruppo si attengono rigorosamente alla costituzione italiana e in particolare l'articolo 3. ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.")
I promotori informano che obiettivo del gruppo è quello di costituire una forza civica, d'ispirazione progressista e ambientalista, capace di sostenere le ragioni del territorio nelle prossime elezioni amministrative, ponendosi in posizione di discontinuità con l'attuale maggioranza politica al governo del territorio sicché allo stesso non potranno aderire coloro che abbiano vincoli o incarichi con partiti che, direttamente o indirettamente, fanno parte dell'attuale sistema di potere.
Scopo di FUTUR🌻AMA. è costruire un'aggregazione di uomini e donne che vogliano rinnovare il loro impegno politico favorendo la costituzione di liste civiche e movimenti politici alternativi a quelli attualmente al governo del territorio.
Art. 3. - L'associazione potrà fornire la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo; c) il portavoce; d) il cassiere; e)il collegio dei probiviri; f) le eventuali sedi periferiche.Titolo II
I soci
Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che accettano il manifesto costitutivo dell’associazione ed il presente statuto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua di 10(dieci)euro, è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.
Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione può darne comunicazione con il semplice abbandono del gruppo FUTUR🌻AMA. costituito su FB oppure con comunicazione via Email o altro social ad uno dei membri del consiglio direttivo.
Titolo III
L'assemblea dei soci
Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione o in modalità virtuale tramite social nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data è l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per mail o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio purché munito di regolare delega scritta o recapitata virtualmente tramite social.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega rilasciata ad altro socio.
Art. 10. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3 ne la premessa. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto dai soci fondatori più un membro ogni 25 soci rispettando la diversità di genere. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 14. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa
- decide sugli investimenti patrimoniali
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci
Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un portavoce da scegliere tra i soci fondatori o loro delegato, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più viceportavoce.
Art. 16. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del portavoce.Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
Art. 17. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al portavoce o ad un suo delegato.
Costituzione - Sede - Scopi
Art. 18. - E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata FUTUR🌻AMA.
L'associazione non ha fini di lucro.
L'associazione ha sede in NOCERA INFERIORE VIA VICINALE RULLO N°12 e può istituire uffici anche in altre località.
L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art.19. - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono: dare vita a liste civiche per partecipare alle competizioni elettorali negli Enti locali dove l’associazione è presente. L’associazione promuoverà tutte le azioni necessarie a raggiungere questi scopi non tralasciando di confrontarsi con quanti, associazioni e partiti, abbiano una comunanza di vedute e di interessi.
Soci
Art.20. - Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani che accettano il manifesto della costituzione dell’associazione FUTUR🌻AMA. del presente statuto.
Art. 21. - Sulle iscrizioni all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio direttivo. I soci sono tenuti a versare all'associazione un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale.
Art.22. - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto.
Art.23. - Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea generale
- il consiglio
- il portavoce
- il cassiere
- il collegio dei probiviri
- le eventuali sedi periferiche
Art. 24. - L'assemblea generale dei soci è convocata dal portavoce, su indicazione del consiglio direttivo, una volta all'anno entro il......................... per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per mail o altri social a ciascuna associato almeno 20 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il portavoce dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci ordinari lo richieda. Hanno diritto d'intervento tutte i soci in regola col pagamento della quota annuale; esse possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi i membri del consiglio. Spetta all'assemblea generale ordinaria:
- fissare le direttive per l'attività dell'associazione
- eleggere il presidente dell'associazione
- nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal precedente art. 13
- nominare il collegio dei revisori dei conti
- nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto
- stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dai soci
- approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio
Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.
Art. 25. - Lo scioglimento L’associazione ha durata illimitata, l’Assemblea generale può determinarne lo scioglimento con la maggioranza degli aventi diritto al voto o dai soci delegati. L’eventuale patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con fini di pubblica utilità.
In attesa di approvazione dei soci fondatori.